STATUTO DEL COMUNE DI MONTONE

Già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 12 giugno 1991, integrata per chiarimenti con deliberazione del Consiglio Comunale n.85 del 30 agosto 1991 - esaminate con esito favorevole dal Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.) – Sezione di Perugia – in data 27 settembre 1991, provv. n.25211 e 25212 ( pubblicato nel supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n.52 del 6 novembre 1991). Modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 30 settembre 1994 esaminata dal CO.RE.CO.- Sezione di Perugia con esito favorevole – provv. n.16649 del 9 novembre 1994.

Il presente testo, modificato ed integrato ai sensi della legge 03.08.1999 n.265, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20 ottobre 2000, pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 25.10.2000 al 08.11.2000, esaminata dal CO.RE.CO. con esito favorevole in data 10.11.2000 provv. 5172.

Lo Statuto, unitamente alla deliberazione di approvazione, è stato successivamente ripubblicato all’Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi a partire dal 17 gennaio 2001 fino al 15 febbraio 2001 ed è stato, inoltre, contestualmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria – supplemento ordinario n.2 – serie generale n. 3 del 17 gennaio 2001.

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

C O M U N E

1 - Il Comune di Montone è ente autonomo nell 'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2 – Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.

3 - Il Comune tutela la sua denominazione e riconosce nel proprio patrimonio storico, artistico e culturale i connotati essenziali della comunità locale; assicura ad essa la più ampia fruibilità del patrimonio medesimo.

4 - Il Comune ispira la propria azione al rispetto ed alla valorizzazione delle tradizioni popolari e storiche della comunità locale e degli ideali di pace, di giustizia e di solidarietà tra le genti.

5 - Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili dell'uomo.

6 - Il Comune promuove l'inserimento sociale, culturale e civile degli immigrati e, allo stesso modo, d'intesa con enti e associazioni, concorre a favorire l'integrazione dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie con le comunità di provenienza.

ART.2

STEMMA E GONFALONE

1 – Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro araldico degli enti morali, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2 – Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 3

TERRITORIO

1 - Il Comune dì Montone comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 – Il territorio comunale comprende le frazioni di Carpini e del Capoluogo di Montone, ove è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici comunali.

ART.4

FUNZIONI DEL COMUNE

1 – Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con leggi dello stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà; concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e programmi dello stato e della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2 - Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3 – Il Comune s’impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla regione a condizione che siano coerenti con l’insieme delle funzioni proprie, purché siano attribuite contemporaneamente le risorse adeguate a rendere effettivo il loro esercizio.

4 – Il Comune si ispira ai principi di massima collaborazione con gli altri comuni, le loro forme associative, la comunità montana, la provincia e la regione ai fini dello sviluppo sociale, civile ed economico.

ART. 5

LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

1 – L’autonomia normativa – nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali che costituiscono limite inderogabile – è esercitata con lo statuto e con i regolamenti generali del comune.

2 – Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale nelle forme previste dalla legge.

3 – Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune

ART. 6

SERVIZI SOCIALI

1 - Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2 - Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

3 – Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza ed integrazione sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ed alle persone handicappate.

4 - Il Comune favorisce la diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività del tempo libero anche promuovendo la realizzazione di strutture decentrate e valorizzando l'iniziativa di gruppi e associazioni, anche a favore di persone handicappate.

5 - Il coordinamento degli interventi sociali e sanitari in materia di assistenza funzionale e di integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel proprio territorio, sarà promosso dal Sindaco o Assessore delegato - nel quadro delle disposizioni di legge statale e regionale – con altri enti locali, comunità montane e unità sanitarie locali, mediante la stipulazione di accordi di programma, disciplinati dall'art. 34, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

6 - Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt.22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

7 - Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

ART.7

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

I - Il Comune coordina le attività economiche e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività dei servizi da rendere ai cittadini.

2 – Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne le attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire la più ampia valorizzazione di prodotti tipici.

3 – Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e la valorizzazione delle strutture e dei servizi turistici e ricettivi.

4 – Il Comune promuove altresì l’attività scientifica e culturale al fine di conoscere e valorizzare la realtà locale nelle sue espressioni storiche, sociali, di lingua, di arte, di costume e di tradizioni.

5 – Sostiene l’associazionismo culturale anche attraverso interventi di strutture e di mezzi, nel rispetto dell’autonomia delle singole associazioni.

ART.8

TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

1 - Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali , turistici e commerciali, perseguendo il miglioramento della qualità dell’ambiente e delle condizioni di vita.

2 – Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3 - Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando programmi per la difesa del suolo e del sottosuolo in collaborazione con gli organismi statali e regionali.

4 – Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

ART. 9

COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

2 - Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.10

VALORIZZAZIONE DEL PLURALISMO LOCALE

1 – Il Comune promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla definizione dei propri indirizzi politico – programmatici e , in genere, degli atti di carattere generale, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza della propria attività. Le relative forme sono disciplinate nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli.

2 - Il Comune può affidare ad associazioni la gestione di impianti, di strutture e di servizi pubblici sulla base di apposite convenzioni, garantendo la rappresentanza del Consiglio comunale in sede di controllo gestionale.

3 – Il Comune favorisce l’incontro e la comprensione fra le genti, le etnie ed i singoli nel rispetto della persona umana e delle differenti tradizioni culturali, storiche e religiose.

4 – Per lo svolgimento di attività politiche nonché di attività sociali, sportive e ricreative e per l'effettuazione di riunioni e assemblee promosse da cittadini o da gruppi, l 'Amministrazione comunale mette a disposizione, nei limiti delle disponibilità, strutture e spazi idonei, definendone, sulla base di apposito regolamento, le condizioni e le modalità d'uso e prevedendo l'eventuale concorso degli interessati alle spese

5 - L'Amministrazione comunale o i soggetti interessati possono convocare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per discutere problemi, formare commissioni, esaminare proposte e programmi.

6 – Per le finalità di cui sopra possono altresì essere convocate anche categorie di cittadini non elettori purché abbiano compiuto i sedici anni. Il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, devono dar conto, in sede di adozione degli atti, dei risultati delle consultazioni.

7 - Il Comune, al fine di assicurare alla comunità locale una forma di autogoverno adeguata ai problemi di una società complessa, può istituire Consulte di settore, il Forum giovanile ed altri Organismi di partecipazione a carattere permanente con regolamento da approvarsi dal Consiglio comunale.

ART.11

PETIZIONI – ISTANZE – PROPOSTE

1 – Tutti i cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Comune petizioni, istanze o avanzare proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2 - Il Sindaco esamina le petizioni, istanze e proposte non oltre 10 giorni dalla loro presentazione ed è in ogni caso tenuto a trasmettere entro il medesimo termine copia ai capigruppo consiliari.

3 – Qualora le petizioni, istanze o proposte riguardino materia di competenza del Consiglio o della Giunta, il Sindaco provvede all'iscrizione di esse all'ordine del giorno delle rispettive adunanze, non oltre 30 giorni dalla loro ricezione.

ART.12

REFERENDUM

1 - Il Comune indice referendum quando vi sia richiesta sottoscritta da almeno il 25% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2 - Il referendum può riguardare soltanto questioni inerenti materie di esclusiva competenza locale ad eccezione di quelle relative a:

1) revisione dello Statuto;

2) tributi, bilanci, contabilità;

designazione, nomine, revoche ed in generale questioni concernenti persone;

regolamento interno del Consiglio comunale.

3 - L'ammissibilità del referendum è verificata dal Consiglio comunale.

4 - L'esito del referendum dev'essere posto, entro trenta giorni dalla sua proclamazione, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, il quale adotta gli opportuni e motivati provvedimenti.

5 – Possono essere svolti non più di due referendum all'anno.

6 - Il referendum può essere indetto anche dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale, approvata a maggioranza dei componenti assegnati.

7 - Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento.

ART.13

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1 - L'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione è disciplinato da apposito regolamento.

ART.14

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1 - Il Comune assicura la partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

2 - Le modalità della partecipazione sono stabilite, in armonia con le previsioni della legge 7/8/1990, n.241, da apposito regolamento.

ART.15

DIFENSORE CIVICO

1- Al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, il Comune, istituisce l’ufficio del Difensore Civico.

2 - Il difensore civico esercita le funzioni di controllo di legittimità sugli atti di giunta e di consiglio, nei casi e con le modalità previste dalla legge ed opera per la tutela degli interessi dei singoli, dei gruppi e delle associazioni che ne facciano richiesta.

3 – Interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, segnalando casi di ritardi, irregolarità, omissioni, negligenza, inerzia, illegittimità nell’attività di competenza del comune, nonché dei suoi enti, aziende, istituzioni, delle società a partecipazione comunale e delle imprese private concessionarie di pubblici servizi.

4 – Il difensore civico esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

5 – Egli è scelto tra i cittadini residenti che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, e competenza giuridica ed amministrativa.

6 - Il Comune può altresì istituire l'ufficio del Difensore Cívico anche d'intesa con altri enti locali, sulla base di apposita convenzione, da approvarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

7 - Il regolamento disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi a disposizione del difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

ART.16

ORGANI

1 – Gli organi di governo del Comune sono il consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale. Ciascuno esercita le competenze rispettivamente attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2 – L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento degli organi di governo sono disciplinati dalla legge.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.17

ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1 - L'elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

ART.18

I CONSIGLIERI COMUNALI

1 - I Consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

2 – È Consigliere anziano il Consigliere che ha totalizzato la maggiore cifra elettorale di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

3 – Il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri eletti nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4 – I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.

5 – Il potere di iniziativa dei Consiglieri nonché quello di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni è disciplinato dal regolamento interno del Consiglio.

6 – Il regolamento interno disciplina l'esercizio del diritto dei Consiglieri di ottenere notizie utili all'espletamento del mandato.

7 – I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle sedute delle Commissioni delle quali fanno parte.

8 – Nei casi previsti dalla legge e, comunque, in ogni caso di conflitto di interessi con il Comune, i Consiglieri sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni.

ART.19

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1 – Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico – amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.

2 – Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto, con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento sul funzionamento degli organi di governo.

3 – Definisce per il periodo di tempo del proprio mandato gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; nomina i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

4 – Il Consiglio partecipa alla definizione ed all’adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, presentati dal Sindaco, apportandovi, nelle forme definite dal regolamento di cui al comma 2, eventuali modifiche ed integrazioni.

Con cadenza semestrale il Consiglio, in seduta straordinaria, verificherà l’attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e degli Assessori.

ART.20

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri.

Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sede comunale; ove il caso lo richieda, può riunirsi in altra sede del territorio comunale.

Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

4 – Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la convocazione spetta al Sindaco od a colui che legalmente lo sostituisce;

b) per la validità delle sedute del consiglio comunale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati . E’ comunque necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per l’approvazione delle deliberazioni di cui ai punti a), b), d), e), f), g), l) dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. Per il raggiungimento del numero legale non si computa il Sindaco.

5 – Con il regolamento di cui al comma 2, sono stabilite le modalità attraverso le quali sono forniti al consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie.

6 – Resta fermo quanto altro diversamente previsto dalle leggi e dal presente statuto.

7 - La pubblicità e l' esecutivitá delle deliberazione del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

ART.21

INDENNITA’ DI FUNZIONE

1 – I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. In nessun caso l’ammontare percepito da un consigliere nell’ambito di un mese, può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il Sindaco.

2 – Il consigliere comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Il regolamento sul funzionamento degli organi di governo prevede anche le modalità per l’applicazione di detrazioni in caso di ingiustificata assenza dalle sedute dei suddetti organi.

ART. 22

DOVERI DEI CONSIGLIERI

1 –I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali facciano parte, nonché alle riunioni degli organismi regionali e nazionali dell’Unione delle Province italiane.

2 – Oltre ai casi previsti dalla legge, i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio, sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio e previo espletamento della procedura di cui al seguente comma.

3 – Il Sindaco, d’ufficio, accertato il periodo di assenza di cui al precedente comma 2, provvede, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare al consigliere l’avvio del procedimento, assegnandogli un termine, non inferiore a trenta giorni, dalla data del ricevimento, a far valere le eventuali cause giustificative, nonché a produrre eventuali documenti probatori. Scaduto il termine, il Consiglio, esaminata la documentazione e tenute nel debito conto le giustificazioni e l’eventuale documentazione prodotta, delibera a maggioranza assoluta.

4 – I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

5 – I consiglieri comunali, devono presentare all’atto di insediamento del consiglio, oltre alla documentazione prevista dalla legge e dal regolamento del consiglio sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali, quella di cui al successivo articolo.

ART. 23

PUBBLICITA’ DELLE SPESE ELETTORALI

1 – Fatto salvo quanto previsto dalla legge, ai candidati ed alle liste concorrenti alle elezioni per il consiglio comunale è fatto obbligo di presentare la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.

2 – Il regolamento sul Funzionamento degli organi di governo disciplina i tempi e le modalità di produzione della documentazione di cui al comma precedente.

ART.24

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1 - Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando comunque la presenza in ciascuna di esse di un rappresentante per ogni gruppo.

2 - I poteri delle Commissioni sono determinati dal regolamento interno, che ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3 – Le commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere;

concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale, allo svolgimento dell’attività amministrativa del consiglio ed hanno potere propositivo.

ART.25

COMMISSIONI SPECIALI

1 - Il Consiglio Comunale può istituire, secondo le norme del regolamento interno, Commissioni speciali composte da Consiglieri e da esperti per indagini e studi e per l’esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.

2 – Un terzo dei consiglieri assegnati al Comune può richiedere, motivando adeguatamente, la formazione di commissioni speciali per fini di controllo, d’inchiesta o di studio. La relativa deliberazione deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati e stabilisce la composizione, l’oggetto e la durata della commissione.

3 – La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

ART. 26

COMMISSIONI DI INDAGINE

1 - Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2 - La commissione di indagine è costituita in conformità a quanto previsto dall’art.20, comma 1.

3 - La commissione di indagine ha poteri ispettivi e di indagine con riguardo sia alle attività comunali direttamente gestite sia a quelle collegate con consorzi, aziende ed istituzioni. La commissione di indagine rimette nei termini predeterminati nella deliberazione di istituzione una relazione illustrativa dell'indagine con indicazione di ogni eventuale proposta per gli organi comunali competenti.

4 - Le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione di indagine sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

5 - Il Sindaco e gli Assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

ART.27

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1 - La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e di un numero pari di assessori non superiore a quattro, tra cui il Vice Sindaco. Il Sindaco comunica la composizione della Giunta nella prima seduta del consiglio successiva alle elezioni.

2 – In caso di dimissioni o di cessazione dall’Ufficio di assessore per altra causa, il Sindaco provvede senza indugio alla nomina di altro assessore dandone comunicazione ai capigruppo consiliari, i quali possono richiedere che il Consiglio Comunale venga convocato entro e non oltre quindici giorni per discutere sulle dimissioni medesime.

3 - Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro un mese dalla avvenuta revoca. Il Sindaco, contestualmente alla revoca, deve procedere alla nomina dell'assessore in luogo di quello revocato.

4 – Al Vice Sindaco spetta surrogare il Sindaco in caso di assenza o di impedimento.

ART.28

ASSESSORE EXTRACONSILIARE

1 – Secondo il numero dei componenti la Giunta ( n.2 o 4 assessori) possono essere nominati rispettivamente uno o due Assessori, tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2 - L'Assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola ma senza diritto di voto per relazionare su argomenti di sua competenza.

ART.29

COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1 – La giunta comunale è l’organo di governo. Gli assessori collaborano con il Sindaco ed operano attraverso deliberazioni collegiali. Collaborano altresì con il Sindaco per l’espletamento dei compiti di direzione politica.

– In particolare spetta alla Giunta:

- predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

- proporre al Consiglio gli atti di indirizzo politico-amministrativo generale e di programmazione;

- attuare gli indirizzi generali del Consiglio;

- riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività.

- adottare i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio comunale.

ART.30

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1 - La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2 -Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta comunale.

3 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche;

4 - La Giunta adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

5 - L'ufficio di Sindaco e quello di Assessore sono incompatibili con le cariche di Amministratore di ente dipendente o controllato dal Comune.

CAPO III

IL SINDACO

ART.31

ELEZIONE

1 -Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio comunale di cui è membro.

2 – Prima di assumere le funzioni, nella seduta di insediamento del consiglio, il Sindaco presta giuramento, davanti al consiglio comunale, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 32

COMPETENZE

1 – Il Sindaco è il legale rappresentante dell’Ente, mantiene l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo promuovendo e coordinando l’attività del consiglio e della giunta comunale.

2 – Nella sua qualità di capo dell’amministrazione:

Nomina, convoca e presiede la giunta;

Attribuisce le competenze agli assessori;

Formula l’ordine del giorno delle adunanze della giunta;

entro il termine di centottanta giorni dal giuramento, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3 – Il Sindaco può attribuire agli assessori, con proprio decreto da comunicare al Consiglio Comunale ed al Prefetto, le incombenze di direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza del Comune, ovvero riferite a specifici programmi, previsti nel documento contenente le linee programmatiche. Il Sindaco può modificare le attribuzioni degli assessori ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio ed al Prefetto.

4 – Gli assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro attribuzioni.

5 – Spetta in particolare al Sindaco:

- convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunale fissandone l'ordine del giorno;

- sovraintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, nonché all'esecuzione degli atti anche a mezzo dei membri della Giunta;

- esercitare le funzioni amministrative attribuite dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento;

- sovraintendere altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

- autorizzare e rappresentare il Comune a stare in giudizio;

- nominare un Assessore a sostituirlo in via permanente in caso di assenza od impedimento,

l'Assessore così designato assume il titolo di Vice Sindaco;

- nominare e revocare gli Assessori;

- indire i referendum comunali;

- emettere le ordinanze nei casi previsti da leggi e dai regolamenti;

- concludere gli accordi di cui all'art.11 della L.7/8/1990 n.241;

- promuovere, previa delibera della Giunta, le conferenze di servizio e gli accordi rispettivamente previsti dagli art.14 e 15 della legge 7/8/1990, n.241 nonché gli accordi di programma previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

- nominare, designare e revocare - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati - i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni ;

- nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

- attribuire e definire incarichi di responsabilità dei servizi, nonché incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n.267, nonché in base alle disposizioni del presente statuto e di quelle del regolamento del personale;

- nominare il Segretario Comunale nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 33

SINDACO UFFICIALE DEL GOVERNO

1 - Nei casi e con le modalità stabilite dalla legge il Sindaco sovraintende a funzioni ed adotta provvedimenti nella qualitá di Ufficiale del Governo.

2 – Quando particolare motivi lo esigono, il Sindaco puó delegare ad uno o più Consiglieri Comunali l'esercizio di dette funzioni nelle frazioni.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONE

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

ART.34

SEGRETARIO COMUNALE

1 – Il Comune ha un Segretario comunale titolare nominato dal Sindaco, dipendente dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, come da normativa vigente.

2 – La nomina, salvo quanto disposto dal successivo comma 8 non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco in carica.

3 – Lo stato giuridico, le funzioni ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4 – Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

5 - Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la posizione del Segretario comunale nell’organizzazione amministrativa del Comune e ne specifica le competenze e gli strumenti di intervento.

6 – Il Segretario comunale cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma od alla nomina del nuovo Segretario.

7 – La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

8 – Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d’ufficio.

ART.35

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1 - Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l’attività, secondo le modalità ed i criteri precisati dallo statuto e dai regolamenti comunali;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

c) vigila sull’istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

individua per ciascun tipo di procedimento il responsabile di esso, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 7/8/1990 N. 241 determinando anche in base ai criteri da individuarsi nel regolamento del personale, le modalità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, curando il coordinamento tra i funzionari responsabili di ciascuna area funzionale.

2 - Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco. In caso di impedimento od incompatibilità, la singola verbalizzazione è effettuata dall'Assessore o Consigliere più giovane di età.

3 - Il Segretario presiede tutte le commissioni di gara e di concorso ed è responsabile della conformità delle procedure d'appalto e di concorso a norma di legge e di regolamento.

ART.36

VICE-SEGRETARIO

1 - Il Comune può istituire il posto di vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza del posto, assenza od impedimento.

CAPO II

UFFICI E PERSONALE

ART.37

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1 - Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2 - Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separatezza delle funzioni di indirizzo e di controllo, che spettano agli organi elettivi, dalla gestione amministrativa, che è attribuita in virtù di legge ed in conformità alle norme dello Statuto, al Segretario comunale ed ai funzionari responsabili dei servizi.

ART. 38

UFFICI COMUNALI

1 - Gli Uffici comunali si articolano in aree.

2 - Nell'area si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una o più materie.

3 - La gestione amministrativa dei singoli servizi è attribuita ai funzionari responsabili, nominati dal Sindaco.

ART. 39

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1 -Il regolamento disciplina lo stato giuridico del personale prevedendone in particolare:

a) le competenze;

le modalìtà ed i criteri di attribuzione di responsabilità gestionali in base agli obiettivi fissati dagli organi del Comune.

- Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identifìcazione ed alla formazione degli obiettivi programmatici ed alla loro coerente attuazione.

- Il Segretario del Comune esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'ente.

CAPO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

ART.40

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1 - L'ordinamento del personale del Comune è informato ai principi di professionalità e responsabilità in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, nonchè ai principi che salvaguardano la pari opportunità uomo-donna nel lavoro.

2 - Il regolamento disciplina tra l'altro:

la dotazione organica complessiva per ufficio e qualifica funzionale;

l'organizzazione degli uffici;

le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;

le modalità di attribuzione ai funzionari di più alto livello di responsabilità gestionali;

le modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento dell'attività degli uffici da parte del Segretario;

le modalità per la designazione da parte del personale comunale di un componente della Commissione di disciplina;

le modalità per l'acquisizione a tempo determinato di collaborazioni esterne ad alto contenuto dì professionalità;

3 –Spetta ai funzionari di più alto livello la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune sotto il profilo della gestione amministrativa e tecnica secondo le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti.

4 - I funzionari di più alto livello sono direttamente responsabili nei confronti degli organi di governo del Comune del perseguimento degli obiettivi programmatici sotto il profilo della correttezza tecnica ed amministrativa e dell'efficienza della gestione con riferimento ai compiti ad essi affidati.

ART. 41

COLLABORAZIONI ESTERNE

1 - Per il perseguimento di obiettivi determinati e per il conferimento di studi e ricerche implicanti particolari conoscenze, il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità mediante convenzioni di diritto privato a termine, secondo le norme del regolamento del personale.

ART.42

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1 - Il regolamento del personale – sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia ovvero in loro carenza sulla base delle norme previste per gli impiegati civili dello Stato - disciplina le modalità relative alla responsabilità disciplinare, al procedimento disciplinare ed alle relative sanzioni - ivi incluse la decadenza e la destituzione - nonché il procedimento di riammissione in servizio.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI

ART. 43

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1 - Al fine di promuovere lo sviluppo economico e la crescita civile della comunità e nel perseguimento di scopi sociali, il Comune assume la gestione dei servizi pubblici, anche in via esclusiva, nelle forme previste dalla legge.

2 - Il Comune gestisce servizi pubblici in economia o a mezzo di azienda, istituzione o società per azioni: sussistendone le ragioni ne può affidare la gestione a terzi mediante concessione.

ART. 44

ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1 - Le aziende speciali , per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, e le istituzioni , per l’esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale, sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata a maggioranza dei componenti.

2 - I componenti del consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco entro il termine stabilito dalla normativa vigente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, e debbono essere scelti tra persone estranee al Consiglio medesimo, che siano in possesso di una specifica preparazione ed esperienza in relazione alla carica da ricoprire.

3 - Il direttore delle aziende ed istituzioni è nominato dal Sindaco, previa deliberazione d'indirizzo, adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati, tra persone in possesso di alta professionalità e comprovata esperienza nel settore in cui opera l'azienda o l'istituzione, documentate in apposito curriculum professionale. Gli amministratori ed il direttore delle aziende e delle istituzioni, nelle medesime forme in cui sono nominati, possono essere revocati per motivi inerenti l'economicità, l'efficienza ed i risultati della gestione.

ART. 45

ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

1 - L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti, quelli delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale, e dai regolamenti.

2 - Il Consiglio comunale provvede inoltre:

a determinare le finalità e gli indirizzi dell'attività delle aziende e delle istituzioni e ad approvarne gli atti fondamentali, quali il programma pluriennale, il bilancio, la relazione previsionale, il conto consuntivo;

a conferire il capitale di dotazione;

a esercitare la vigilanza e a verificare i risultati della gestione;

a determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

a coprire gli eventuali costi sociali.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

ART. 46

CONVENZIONI - ACCORDI DI PROGRAMMA – CONSORZI

1 - Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune stipula e conclude accordi di programma con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana e gli altri Enti locali, nonché con privati cittadini, previa approvazione del Consiglio comunale.

2 - Il Comune partecipa altresì a Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Enti locali, in base ad una convenzione approvata, unitamente allo Statuto del Consorzio, con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

CAPO I

FINANZA

ART.47

AUTONOMIA FINANZIARIA

1 - Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2 - Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge.

CAPO II

BILANCIO E CONTABILITA'

ART.48

BILANCIO

1 - Il bilancio di previsione del Comune, predisposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi di legge, è redatto in termini di competenza e di cassa e si conforma al principi dell'universalità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

2 – Con riferimento agli obiettivi della programmazione, al bilancio è allegata una relazione previsionale e programmatica.

3 - Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4 – Il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria sono espressi dal responsabile del servizio finanziario.

ART. 49

RENDICONTAZIONE

1 - I risultati della gestione, rilevati mediante contabilità economica, sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio, predisposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio comunale, nei termini di legge.

2 - Alla proposta di conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta, contenente le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta in base ai risultati conseguiti, in rapporto ai programmi elaborati ed ai costi sostenuti, nonchè la relazione del Revisore dei conti inerente la regolarità contabile e finanziaria e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

ART. 50

REVISORE DEI CONTI

1 - Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti, a maggioranza dei tre quarti dei componenti assegnati, a scelta tra esperti iscritti nel registro e negli albi di cui al comma 2, lett. a, b e c, dell'art.234 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

2 - il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo, ed esercita, con le modalità previste dal regolamento, le funzioni ed i compiti stabiliti dalla legge con riguardo alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e sull'accertamento della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

3 - Il Consiglio può affidare al revisore dei conti il compito di eseguire periodiche verifiche dì cassa secondo le modalità previste dal regolamento.

ART.51

CONTROLLO DELLA GESTIONE

1 - I responsabili degli uffici comunali seguono periodicamente, secondo le norme del regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio, relativi ai servizi a cui sono preposti.

2 – Sulla base delle rilevazioni dei responsabili degli uffici , la Giunta riferisce periodicamente al Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento, in ordine alla situazione della tesoreria, dei conti e del bilancio.

3 – Ove si preveda un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza e della gestione dei residui, la Giunta propone al Consiglio, secondo le modalità stabilite dalla legge, le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

ART. 52

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1 -Il regolamento comunale di contabilità disciplina in conformità alla legge, l'amministrazione del demanio e del patrimonio comunale nonché il servizio di tesoreria del Comune.

CAPO III

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

ART.53

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1 - L'attivìtà contrattuale del Comune è regolata dalla legge, dalla normativa della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento italiano, e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

2 - I contratti sono stipulati dai responsabili di servizio e sono rogati dal Segretario comunale.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.54

REVISIONI STATUTARIE

1 - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.

2 – L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi di cui all’art. 5, comma 1, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dall’entrata in vigore di dette leggi.

3 - La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente in vigore.

4 – Nessuna iniziativa per la revisione e per l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere adottata, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

5 - L'iniziativa di revisione o di abrogazione, una volta respinta, non può essere riproposta al medesimo Consiglio comunale, se non sono trascorsi almeno due anni.

ART.55

REGOLAMENTI COMUNALI

1 – Per le materie non disciplinate direttamente dal presente statuto, il consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, appositi regolamenti, nel rispetto delle norme legislative e statutarie.

2 – I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all’Albo Pretorio per quindicigiorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

ART.56

PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1 - Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi .

2 - Il Segretario comunale invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni disposte dal precedente comma, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3 – Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

 

 

 

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