Già
approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.58 del 12 giugno 1991, integrata
per chiarimenti con deliberazione del
Consiglio Comunale n.85 del 30 agosto
1991 - esaminate con esito favorevole
dal Comitato Regionale di Controllo
(CO.RE.CO.) – Sezione di Perugia
– in data 27 settembre 1991, provv.
n.25211 e 25212 ( pubblicato nel supplemento
ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria n.52
del 6 novembre 1991). Modificato ed
integrato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.86 del 30 settembre 1994
esaminata dal CO.RE.CO.- Sezione di
Perugia con esito favorevole –
provv. n.16649 del 9 novembre 1994.
Il
presente testo, modificato ed integrato
ai sensi della legge 03.08.1999 n.265,
è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 50 del 20
ottobre 2000, pubblicata all’Albo
Pretorio comunale dal 25.10.2000 al
08.11.2000, esaminata dal CO.RE.CO.
con esito favorevole in data 10.11.2000
provv. 5172.
Lo
Statuto, unitamente alla deliberazione
di approvazione, è stato successivamente
ripubblicato all’Albo Pretorio
comunale per trenta giorni consecutivi
a partire dal 17 gennaio 2001 fino al
15 febbraio 2001 ed è stato,
inoltre, contestualmente pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell’Umbria – supplemento
ordinario n.2 – serie generale
n. 3 del 17 gennaio 2001.
*************
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
ART.1
C
O M U N E
1
- Il Comune di Montone è ente
autonomo nell 'ambito dei principi fissati
dalle leggi generali della Repubblica,
che ne determinano le funzioni, e dalle
norme del presente Statuto.
2
– Il Comune rappresenta e cura
unitariamente gli interessi della propria
comunità, ne promuove lo sviluppo
e il progresso civile, sociale ed economico
e garantisce la partecipazione dei cittadini,
singoli od associati, alle scelte politiche
della comunità.
3
- Il Comune tutela la sua denominazione
e riconosce nel proprio patrimonio storico,
artistico e culturale i connotati essenziali
della comunità locale; assicura
ad essa la più ampia fruibilità
del patrimonio medesimo.
4
- Il Comune ispira la propria azione
al rispetto ed alla valorizzazione delle
tradizioni popolari e storiche della
comunità locale e degli ideali
di pace, di giustizia e di solidarietà
tra le genti.
5
- Il Comune concorre a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale
che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e il libero esercizio
dei diritti inviolabili dell'uomo.
6
- Il Comune promuove l'inserimento sociale,
culturale e civile degli immigrati e,
allo stesso modo, d'intesa con enti
e associazioni, concorre a favorire
l'integrazione dei lavoratori emigrati
e delle loro famiglie con le comunità
di provenienza.
ART.2
STEMMA
E GONFALONE
1
– Il Comune ha, come suo segno
distintivo, lo stemma riconosciuto con
provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri ed iscritto nel libro araldico
degli enti morali, in conformità
alle disposizioni di legge vigenti in
materia.
2
– Il Comune fa uso, nelle cerimonie
ufficiali, del gonfalone riconosciuto
in conformità alle disposizioni
di legge vigenti in materia.
ART.
3
TERRITORIO
1
- Il Comune dì Montone comprende
la parte del suolo nazionale delimitato
con il piano topografico, di cui all'art.
9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228,
approvato dall'Istituto Centrale di
Statistica.
2
– Il territorio comunale comprende
le frazioni di Carpini e del Capoluogo
di Montone, ove è istituita la
sede del Comune, dei suoi organi istituzionali
e degli uffici comunali.
ART.4
FUNZIONI
DEL COMUNE
1
– Il Comune è titolare
di funzioni proprie e di quelle conferitegli
con leggi dello stato e della regione
secondo il principio di sussidiarietà;
concorre alla determinazione degli obbiettivi
contenuti nei piani e programmi dello
stato e della regione e provvede, per
quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
2
- Il Comune ha autonomia statutaria,
normativa, organizzativa e amministrativa,
nonché autonomia impositiva e
finanziaria nell’ambito del proprio
statuto, dei propri regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza
pubblica.
3
– Il Comune s’impegna ad
esercitare le funzioni amministrative
che gli vengono delegate dalla regione
a condizione che siano coerenti con
l’insieme delle funzioni proprie,
purché siano attribuite contemporaneamente
le risorse adeguate a rendere effettivo
il loro esercizio.
4
– Il Comune si ispira ai principi
di massima collaborazione con gli altri
comuni, le loro forme associative, la
comunità montana, la provincia
e la regione ai fini dello sviluppo
sociale, civile ed economico.
ART.
5
LA
DELIBERAZIONE DELLO STATUTO
1
– L’autonomia normativa
– nel rispetto dei principi fissati
dalla legislazione in materia di ordinamento
dei comuni e delle province e di disciplina
dell’esercizio delle funzioni
conferite agli enti locali che costituiscono
limite inderogabile – è
esercitata con lo statuto e con i regolamenti
generali del comune.
2
– Lo statuto è deliberato
dal consiglio comunale nelle forme previste
dalla legge.
3
– Lo statuto entra in vigore decorsi
trenta giorni dalla sua affissione all’albo
pretorio del comune
ART.
6
SERVIZI
SOCIALI
1
- Il Comune esercita funzioni sanitarie
demandategli dalla legge istitutiva
del Servizio Sanitario Nazionale e che,
comunque, non siano di competenza dello
Stato o della Regione.
2
- Il Comune concorre a garantire, nell'ambito
delle sue competenze, il diritto alla
salute; attua idonei strumenti per renderlo
effettivo, con particolare riguardo
alla tutela della salubrità e
della sicurezza dell’ambiente
e del posto di lavoro, alla tutela della
maternità e della prima infanzia.
3
– Opera per l'attuazione di un
efficiente servizio di assistenza ed
integrazione sociale, con speciale riferimento
agli anziani, ai minori, ed alle persone
handicappate.
4
- Il Comune favorisce la diffusione
e lo sviluppo della pratica sportiva
e delle attività del tempo libero
anche promuovendo la realizzazione di
strutture decentrate e valorizzando
l'iniziativa di gruppi e associazioni,
anche a favore di persone handicappate.
5
- Il coordinamento degli interventi
sociali e sanitari in materia di assistenza
funzionale e di integrazione sociale
delle persone portatrici di handicap,
con i servizi sociali, sanitari, educativi
e di tempo libero operanti nel proprio
territorio, sarà promosso dal
Sindaco o Assessore delegato - nel quadro
delle disposizioni di legge statale
e regionale – con altri enti locali,
comunità montane e unità
sanitarie locali, mediante la stipulazione
di accordi di programma, disciplinati
dall'art. 34, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.
6
- Il Comune svolge le funzioni amministrative
relative all'organizzazione ed all'erogazione
dei servizi di assistenza e di beneficenza
di cui agli artt.22 e 23 del D.P.R.
24 luglio 1977, n.616.
7
- Il Comune svolge le funzioni amministrative
relative all'assistenza scolastica concernenti
le strutture, i servizi e le attività
destinate a facilitare l'assolvimento
dell'obbligo scolastico, nonché,
per gli studenti capaci e meritevoli
ancorché privi di mezzi, la prosecuzione
degli studi.
ART.7
SVILUPPO
ECONOMICO E CULTURALE
I
- Il Comune coordina le attività
economiche e favorisce l'organizzazione
razionale dell'apparato distributivo,
al fine di garantire la migliore funzionalità
e produttività dei servizi da
rendere ai cittadini.
2
– Tutela e promuove lo sviluppo
dell'agricoltura, dell'artigianato,
con particolare riguardo a quello artistico;
adotta iniziative atte a stimolarne
le attività e ne favorisce l'associazionismo,
al fine di consentire la più
ampia valorizzazione di prodotti tipici.
3
– Sviluppa le attività
turistiche, promuovendo il rinnovamento
e la valorizzazione delle strutture
e dei servizi turistici e ricettivi.
4
– Il Comune promuove altresì
l’attività scientifica
e culturale al fine di conoscere e valorizzare
la realtà locale nelle sue espressioni
storiche, sociali, di lingua, di arte,
di costume e di tradizioni.
5
– Sostiene l’associazionismo
culturale anche attraverso interventi
di strutture e di mezzi, nel rispetto
dell’autonomia delle singole associazioni.
ART.8
TERRITORIO
E TUTELA DELL'AMBIENTE
1
- Il Comune promuove ed attua un organico
assetto del territorio nel quadro di
un programmato sviluppo degli insediamenti
umani, delle infrastrutture sociali
e degli impianti industriali , turistici
e commerciali, perseguendo il miglioramento
della qualità dell’ambiente
e delle condizioni di vita.
2
– Realizza piani di sviluppo dell'edilizia
residenziale pubblica, al fine di assicurare
il diritto all'abitazione.
3
- Il Comune adotta le misure necessarie
a conservare e difendere l'ambiente,
attuando programmi per la difesa del
suolo e del sottosuolo in collaborazione
con gli organismi statali e regionali.
4
– Nell'esercizio delle funzioni
di cui ai precedenti commi si osservano
le norme statali e regionali vigenti.
ART.
9
COMPITI
DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA
STATALE
1
- Il Comune gestisce i servizi elettorali,
di anagrafe, di stato civile, di statistica
e di leva militare. Le funzioni relative
a questi servizi sono esercitate dal
Sindaco quale Ufficiale del Governo.
2
- Il Comune esercita, altresì,
le ulteriori funzioni amministrative
per servizi di competenza statale che
gli vengono affidate dalla legge, secondo
la quale saranno regolati i relativi
rapporti finanziari per assicurare le
risorse necessarie.
TITOLO
II
ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE
ART.10
VALORIZZAZIONE
DEL PLURALISMO LOCALE
1
– Il Comune promuove e favorisce
la partecipazione dei cittadini singoli
ed associati alla definizione dei propri
indirizzi politico – programmatici
e , in genere, degli atti di carattere
generale, al fine di assicurare il buon
andamento, l’imparzialità
e la trasparenza della propria attività.
Le relative forme sono disciplinate
nel rispetto dei principi di cui ai
successivi articoli.
2
- Il Comune può affidare ad associazioni
la gestione di impianti, di strutture
e di servizi pubblici sulla base di
apposite convenzioni, garantendo la
rappresentanza del Consiglio comunale
in sede di controllo gestionale.
3
– Il Comune favorisce l’incontro
e la comprensione fra le genti, le etnie
ed i singoli nel rispetto della persona
umana e delle differenti tradizioni
culturali, storiche e religiose.
4
– Per lo svolgimento di attività
politiche nonché di attività
sociali, sportive e ricreative e per
l'effettuazione di riunioni e assemblee
promosse da cittadini o da gruppi, l
'Amministrazione comunale mette a disposizione,
nei limiti delle disponibilità,
strutture e spazi idonei, definendone,
sulla base di apposito regolamento,
le condizioni e le modalità d'uso
e prevedendo l'eventuale concorso degli
interessati alle spese
5
- L'Amministrazione comunale o i soggetti
interessati possono convocare, secondo
le modalità stabilite dal regolamento,
assemblee di cittadini, di lavoratori,
di studenti e di ogni altra categoria
sociale per discutere problemi, formare
commissioni, esaminare proposte e programmi.
6
– Per le finalità di cui
sopra possono altresì essere
convocate anche categorie di cittadini
non elettori purché abbiano compiuto
i sedici anni. Il Consiglio e la Giunta,
secondo le rispettive competenze, devono
dar conto, in sede di adozione degli
atti, dei risultati delle consultazioni.
7
- Il Comune, al fine di assicurare alla
comunità locale una forma di
autogoverno adeguata ai problemi di
una società complessa, può
istituire Consulte di settore, il Forum
giovanile ed altri Organismi di partecipazione
a carattere permanente con regolamento
da approvarsi dal Consiglio comunale.
ART.11
PETIZIONI
– ISTANZE – PROPOSTE
1
– Tutti i cittadini, singoli od
associati, possono rivolgere al Comune
petizioni, istanze o avanzare proposte
dirette a promuovere interventi per
la migliore tutela di interessi collettivi.
2
- Il Sindaco esamina le petizioni, istanze
e proposte non oltre 10 giorni dalla
loro presentazione ed è in ogni
caso tenuto a trasmettere entro il medesimo
termine copia ai capigruppo consiliari.
3
– Qualora le petizioni, istanze
o proposte riguardino materia di competenza
del Consiglio o della Giunta, il Sindaco
provvede all'iscrizione di esse all'ordine
del giorno delle rispettive adunanze,
non oltre 30 giorni dalla loro ricezione.
ART.12
REFERENDUM
1
- Il Comune indice referendum quando
vi sia richiesta sottoscritta da almeno
il 25% dei cittadini iscritti nelle
liste elettorali del Comune.
2
- Il referendum può riguardare
soltanto questioni inerenti materie
di esclusiva competenza locale ad eccezione
di quelle relative a:
1)
revisione dello Statuto;
2)
tributi, bilanci, contabilità;
designazione,
nomine, revoche ed in generale questioni
concernenti persone;
regolamento
interno del Consiglio comunale.
3
- L'ammissibilità del referendum
è verificata dal Consiglio comunale.
4
- L'esito del referendum dev'essere
posto, entro trenta giorni dalla sua
proclamazione, all'ordine del giorno
del Consiglio Comunale, il quale adotta
gli opportuni e motivati provvedimenti.
5
– Possono essere svolti non più
di due referendum all'anno.
6
- Il referendum può essere indetto
anche dal Comune con deliberazione del
Consiglio comunale, approvata a maggioranza
dei componenti assegnati.
7
- Le norme per l'attuazione del referendum
sono stabilite da apposito regolamento.
ART.13
DIRITTO
DI ACCESSO AGLI ATTI ED Al DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
1
- L'esercizio del diritto di accesso
agli atti ed ai documenti dell'Amministrazione
è disciplinato da apposito regolamento.
ART.14
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1
- Il Comune assicura la partecipazione
dei soggetti interessati alla formazione
degli atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive.
2
- Le modalità della partecipazione
sono stabilite, in armonia con le previsioni
della legge 7/8/1990, n.241, da apposito
regolamento.
ART.15
DIFENSORE
CIVICO
1-
Al fine di assicurare il buon andamento
e l’imparzialità dell’azione
amministrativa, il Comune, istituisce
l’ufficio del Difensore Civico.
2
- Il difensore civico esercita le funzioni
di controllo di legittimità sugli
atti di giunta e di consiglio, nei casi
e con le modalità previste dalla
legge ed opera per la tutela degli interessi
dei singoli, dei gruppi e delle associazioni
che ne facciano richiesta.
3
– Interviene, su istanza di parte
o di propria iniziativa, segnalando
casi di ritardi, irregolarità,
omissioni, negligenza, inerzia, illegittimità
nell’attività di competenza
del comune, nonché dei suoi enti,
aziende, istituzioni, delle società
a partecipazione comunale e delle imprese
private concessionarie di pubblici servizi.
4
– Il difensore civico esercita
la sua attività in piena libertà
ed indipendenza e non è sottoposto
ad alcuna forma di controllo gerarchico
e funzionale.
5
– Egli è scelto tra i cittadini
residenti che offrano la massima garanzia
di indipendenza, obiettività,
e competenza giuridica ed amministrativa.
6
- Il Comune può altresì
istituire l'ufficio del Difensore Cívico
anche d'intesa con altri enti locali,
sulla base di apposita convenzione,
da approvarsi a maggioranza dei due
terzi dei consiglieri assegnati.
7
- Il regolamento disciplina l'elezione,
le prerogative ed i mezzi a disposizione
del difensore civico nonché i
suoi rapporti con il Consiglio comunale.
TITOLO
III
ORGANI
DEL COMUNE
ART.16
ORGANI
1
– Gli organi di governo del Comune
sono il consiglio comunale, il Sindaco
e la Giunta comunale. Ciascuno esercita
le competenze rispettivamente attribuite
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2
– L’elezione, la durata
in carica, la composizione e lo scioglimento
degli organi di governo sono disciplinati
dalla legge.
CAPO
I
IL
CONSIGLIO COMUNALE
ART.17
ELEZIONE
E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1
- L'elezione del Consiglio, le sue competenze,
la durata in carica, il numero dei Consiglieri,
la loro posizione giuridica, sono regolati
dalla legge.
ART.18
I
CONSIGLIERI COMUNALI
1
- I Consiglieri comunali rappresentano
il Comune senza vincolo di mandato.
2
– È Consigliere anziano
il Consigliere che ha totalizzato la
maggiore cifra elettorale di voti e,
a parità di voti, il più
anziano di età.
3
– Il Consiglio provvede alla convalida
dei Consiglieri eletti nella seduta
immediatamente successiva alle elezioni,
prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto.
4
– I Consiglieri si costituiscono
in gruppi secondo le norme del regolamento
interno.
5
– Il potere di iniziativa dei
Consiglieri nonché quello di
formulare interrogazioni, interpellanze
e mozioni è disciplinato dal
regolamento interno del Consiglio.
6
– Il regolamento interno disciplina
l'esercizio del diritto dei Consiglieri
di ottenere notizie utili all'espletamento
del mandato.
7
– I Consiglieri hanno il dovere
di intervenire alle sedute del Consiglio
e di partecipare alle sedute delle Commissioni
delle quali fanno parte.
8
– Nei casi previsti dalla legge
e, comunque, in ogni caso di conflitto
di interessi con il Comune, i Consiglieri
sono tenuti ad astenersi dal prendere
parte alle deliberazioni.
ART.19
COMPETENZE
DEL CONSIGLIO
1
– Il Consiglio Comunale, dotato
di autonomia funzionale ed organizzativa,
rappresenta la collettività comunale,
determina l’indirizzo politico
– amministrativo, sociale ed economico
del Comune e ne controlla l’attuazione.
2
– Adempie alle funzioni specificatamente
demandategli dalle leggi statali e regionali
e dal presente Statuto, con le modalità
e le procedure stabilite nel regolamento
sul funzionamento degli organi di governo.
3
– Definisce per il periodo di
tempo del proprio mandato gli indirizzi
per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni; nomina i rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
ad esso espressamente riservate dalla
legge.
4
– Il Consiglio partecipa alla
definizione ed all’adeguamento
delle linee programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da realizzare
durante il mandato, presentati dal Sindaco,
apportandovi, nelle forme definite dal
regolamento di cui al comma 2, eventuali
modifiche ed integrazioni.
Con
cadenza semestrale il Consiglio, in
seduta straordinaria, verificherà
l’attuazione delle linee programmatiche
del Sindaco e degli Assessori.
ART.20
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il
Consiglio si riunisce ogni qualvolta
il Sindaco lo ritenga opportuno ovvero
su richiesta di almeno un quinto dei
consiglieri.
Il
Consiglio Comunale si riunisce di norma
nella sede comunale; ove il caso lo
richieda, può riunirsi in altra
sede del territorio comunale.
Le
sedute del Consiglio e delle commissioni
sono pubbliche, salvo i casi previsti
dal regolamento interno.
4
– Il funzionamento del consiglio
è disciplinato da apposito regolamento,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
la convocazione spetta al Sindaco od
a colui che legalmente lo sostituisce;
b)
per la validità delle sedute
del consiglio comunale è necessaria,
in prima convocazione, la presenza di
almeno la metà dei consiglieri
assegnati al comune. In seconda convocazione
è sufficiente la presenza di
almeno un terzo dei consiglieri assegnati
. E’ comunque necessaria la presenza
della metà dei consiglieri assegnati
per l’approvazione delle deliberazioni
di cui ai punti a), b), d), e), f),
g), l) dell’art. 42 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267. Per il raggiungimento
del numero legale non si computa il
Sindaco.
5
– Con il regolamento di cui al
comma 2, sono stabilite le modalità
attraverso le quali sono forniti al
consiglio servizi, attrezzature, risorse
finanziarie.
6
– Resta fermo quanto altro diversamente
previsto dalle leggi e dal presente
statuto.
7
- La pubblicità e l' esecutivitá
delle deliberazione del Consiglio sono
disciplinate dalla legge.
ART.21
INDENNITA’
DI FUNZIONE
1
– I consiglieri comunali hanno
diritto a percepire, nei limiti fissati
dalla legge, un gettone di presenza
per la partecipazione alle sedute del
consiglio comunale e delle commissioni
consiliari. In nessun caso l’ammontare
percepito da un consigliere nell’ambito
di un mese, può superare l’importo
pari ad un terzo dell’indennità
massima prevista per il Sindaco.
2
– Il consigliere comunale può
richiedere la trasformazione del gettone
di presenza in indennità di funzione,
sempre che tale regime comporti per
l’ente pari o minori oneri finanziari.
Il regolamento sul funzionamento degli
organi di governo prevede anche le modalità
per l’applicazione di detrazioni
in caso di ingiustificata assenza dalle
sedute dei suddetti organi.
ART.
22
DOVERI
DEI CONSIGLIERI
1
–I consiglieri comunali hanno
il dovere di intervenire alle sedute
del consiglio comunale e di partecipare
ai lavori delle commissioni consiliari
delle quali facciano parte, nonché
alle riunioni degli organismi regionali
e nazionali dell’Unione delle
Province italiane.
2
– Oltre ai casi previsti dalla
legge, i consiglieri che, senza giustificato
motivo, non intervengano a tre sedute
consecutive del consiglio, sono dichiarati
decaduti con delibera del consiglio
e previo espletamento della procedura
di cui al seguente comma.
3
– Il Sindaco, d’ufficio,
accertato il periodo di assenza di cui
al precedente comma 2, provvede, a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento,
a comunicare al consigliere l’avvio
del procedimento, assegnandogli un termine,
non inferiore a trenta giorni, dalla
data del ricevimento, a far valere le
eventuali cause giustificative, nonché
a produrre eventuali documenti probatori.
Scaduto il termine, il Consiglio, esaminata
la documentazione e tenute nel debito
conto le giustificazioni e l’eventuale
documentazione prodotta, delibera a
maggioranza assoluta.
4
– I consiglieri comunali sono
tenuti al segreto d’ufficio nei
casi specificamente determinati dalla
legge.
5
– I consiglieri comunali, devono
presentare all’atto di insediamento
del consiglio, oltre alla documentazione
prevista dalla legge e dal regolamento
del consiglio sulla pubblicità
delle situazioni patrimoniali, quella
di cui al successivo articolo.
ART.
23
PUBBLICITA’
DELLE SPESE ELETTORALI
1
– Fatto salvo quanto previsto
dalla legge, ai candidati ed alle liste
concorrenti alle elezioni per il consiglio
comunale è fatto obbligo di presentare
la dichiarazione preventiva ed il rendiconto
delle spese sostenute per la campagna
elettorale.
2
– Il regolamento sul Funzionamento
degli organi di governo disciplina i
tempi e le modalità di produzione
della documentazione di cui al comma
precedente.
ART.24
COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI
1
- Il Consiglio si articola in Commissioni
permanenti, costituite nel proprio seno
con criterio proporzionale alla consistenza
numerica dei gruppi consiliari, assicurando
comunque la presenza in ciascuna di
esse di un rappresentante per ogni gruppo.
2
- I poteri delle Commissioni sono determinati
dal regolamento interno, che ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità
dei lavori.
3
– Le commissioni esaminano preventivamente
le questioni di competenza del consiglio
comunale ed esprimono su di esse il
proprio parere;
concorrono,
nei modi stabiliti dal regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale,
allo svolgimento dell’attività
amministrativa del consiglio ed hanno
potere propositivo.
ART.25
COMMISSIONI
SPECIALI
1
- Il Consiglio Comunale può istituire,
secondo le norme del regolamento interno,
Commissioni speciali composte da Consiglieri
e da esperti per indagini e studi e
per l’esame di particolari questioni,
fissando il termine del loro mandato.
2
– Un terzo dei consiglieri assegnati
al Comune può richiedere, motivando
adeguatamente, la formazione di commissioni
speciali per fini di controllo, d’inchiesta
o di studio. La relativa deliberazione
deve essere approvata dalla maggioranza
dei consiglieri assegnati e stabilisce
la composizione, l’oggetto e la
durata della commissione.
3
– La presidenza delle commissioni
aventi funzioni di controllo e di garanzia
è attribuita a consiglieri appartenenti
ai gruppi di opposizione.
ART.
26
COMMISSIONI
DI INDAGINE
1
- Il Consiglio Comunale a maggioranza
assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni
di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2
- La commissione di indagine è
costituita in conformità a quanto
previsto dall’art.20, comma 1.
3
- La commissione di indagine ha poteri
ispettivi e di indagine con riguardo
sia alle attività comunali direttamente
gestite sia a quelle collegate con consorzi,
aziende ed istituzioni. La commissione
di indagine rimette nei termini predeterminati
nella deliberazione di istituzione una
relazione illustrativa dell'indagine
con indicazione di ogni eventuale proposta
per gli organi comunali competenti.
4
- Le modalità di costituzione
e di funzionamento della commissione
di indagine sono disciplinate dal regolamento
sul funzionamento del consiglio comunale.
5
- Il Sindaco e gli Assessori delegati
rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni
e ad ogni altra istanza di sindacato
ispettivo presentata dai Consiglieri
secondo le modalità stabilite
dal regolamento del Consiglio Comunale.
CAPO
II
LA
GIUNTA COMUNALE
ART.27
COMPOSIZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
1
- La Giunta è composta dal Sindaco,
che la presiede e di un numero pari
di assessori non superiore a quattro,
tra cui il Vice Sindaco. Il Sindaco
comunica la composizione della Giunta
nella prima seduta del consiglio successiva
alle elezioni.
2
– In caso di dimissioni o di cessazione
dall’Ufficio di assessore per
altra causa, il Sindaco provvede senza
indugio alla nomina di altro assessore
dandone comunicazione ai capigruppo
consiliari, i quali possono richiedere
che il Consiglio Comunale venga convocato
entro e non oltre quindici giorni per
discutere sulle dimissioni medesime.
3
- Il Sindaco può revocare uno
o più assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio entro un
mese dalla avvenuta revoca. Il Sindaco,
contestualmente alla revoca, deve procedere
alla nomina dell'assessore in luogo
di quello revocato.
4
– Al Vice Sindaco spetta surrogare
il Sindaco in caso di assenza o di impedimento.
ART.28
ASSESSORE
EXTRACONSILIARE
1
– Secondo il numero dei componenti
la Giunta ( n.2 o 4 assessori) possono
essere nominati rispettivamente uno
o due Assessori, tra i cittadini non
facenti parte del Consiglio, che siano
in possesso dei requisiti di compatibilità
e di eleggibilità alla carica
di Consigliere comunale.
2
- L'Assessore non consigliere partecipa
alle sedute del Consiglio Comunale con
diritto di parola ma senza diritto di
voto per relazionare su argomenti di
sua competenza.
ART.29
COMPETENZE
DELLA GIUNTA COMUNALE
1
– La giunta comunale è
l’organo di governo. Gli assessori
collaborano con il Sindaco ed operano
attraverso deliberazioni collegiali.
Collaborano altresì con il Sindaco
per l’espletamento dei compiti
di direzione politica.
–
In particolare spetta alla Giunta:
-
predisporre annualmente il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo da
sottoporre all'approvazione del Consiglio;
-
proporre al Consiglio gli atti di indirizzo
politico-amministrativo generale e di
programmazione;
-
attuare gli indirizzi generali del Consiglio;
-
riferire annualmente al Consiglio sulla
propria attività.
-
adottare i regolamenti sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri stabiliti dal consiglio
comunale.
ART.30
FUNZIONAMENTO
DELLA GIUNTA COMUNALE
1
- La Giunta esercita collegialmente
le proprie funzioni e delibera con il
voto favorevole della maggioranza dei
componenti.
2
-Gli assessori sono responsabili collegialmente
degli atti della giunta comunale.
3
- Le sedute della Giunta non sono pubbliche;
4
- La Giunta adotta un regolamento per
la disciplina del proprio funzionamento.
5
- L'ufficio di Sindaco e quello di Assessore
sono incompatibili con le cariche di
Amministratore di ente dipendente o
controllato dal Comune.
CAPO
III
IL
SINDACO
ART.31
ELEZIONE
1
-Il Sindaco è eletto a suffragio
universale e diretto, contestualmente
alla elezione del consiglio comunale
di cui è membro.
2
– Prima di assumere le funzioni,
nella seduta di insediamento del consiglio,
il Sindaco presta giuramento, davanti
al consiglio comunale, di osservare
lealmente la Costituzione Italiana.
ART.
32
COMPETENZE
1
– Il Sindaco è il legale
rappresentante dell’Ente, mantiene
l’unità dell’indirizzo
politico-amministrativo promuovendo
e coordinando l’attività
del consiglio e della giunta comunale.
2
– Nella sua qualità di
capo dell’amministrazione:
Nomina,
convoca e presiede la giunta;
Attribuisce
le competenze agli assessori;
Formula
l’ordine del giorno delle adunanze
della giunta;
entro
il termine di centottanta giorni dal
giuramento, sentita la giunta, presenta
al consiglio comunale le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti
da realizzare nel corso del mandato.
3
– Il Sindaco può attribuire
agli assessori, con proprio decreto
da comunicare al Consiglio Comunale
ed al Prefetto, le incombenze di direzione
politica relative alle attività
attribuite dalla legge alla competenza
del Comune, ovvero riferite a specifici
programmi, previsti nel documento contenente
le linee programmatiche. Il Sindaco
può modificare le attribuzioni
degli assessori ogni qualvolta, per
motivi di coordinamento e funzionalità,
lo ritenga opportuno, dandone comunicazione
al Consiglio ed al Prefetto.
4
– Gli assessori relazionano alla
Giunta ed al Consiglio sulle proposte
di deliberazione concernenti le loro
attribuzioni.
5
– Spetta in particolare al Sindaco:
-
convocare e presiedere il Consiglio
e la Giunta comunale fissandone l'ordine
del giorno;
-
sovraintendere al funzionamento degli
uffici e dei servizi comunali, nonché
all'esecuzione degli atti anche a mezzo
dei membri della Giunta;
-
esercitare le funzioni amministrative
attribuite dalla legge, dallo Statuto
o dal regolamento;
-
sovraintendere altresì all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite
o delegate al Comune;
-
autorizzare e rappresentare il Comune
a stare in giudizio;
-
nominare un Assessore a sostituirlo
in via permanente in caso di assenza
od impedimento,
l'Assessore
così designato assume il titolo
di Vice Sindaco;
-
nominare e revocare gli Assessori;
-
indire i referendum comunali;
-
emettere le ordinanze nei casi previsti
da leggi e dai regolamenti;
-
concludere gli accordi di cui all'art.11
della L.7/8/1990 n.241;
-
promuovere, previa delibera della Giunta,
le conferenze di servizio e gli accordi
rispettivamente previsti dagli art.14
e 15 della legge 7/8/1990, n.241 nonché
gli accordi di programma previsti dall'art.
34 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.
-
nominare, designare e revocare - sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
con deliberazione adottata a maggioranza
dei tre quarti dei consiglieri assegnati
- i rappresentanti del Comune presso
enti, aziende e istituzioni ;
-
nominare i responsabili degli uffici
e dei servizi;
-
attribuire e definire incarichi di responsabilità
dei servizi, nonché incarichi
di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri di cui
al D.Lgs. 18.8.2000, n.267, nonché
in base alle disposizioni del presente
statuto e di quelle del regolamento
del personale;
-
nominare il Segretario Comunale nel
rispetto delle disposizioni di legge.
ART.
33
SINDACO
UFFICIALE DEL GOVERNO
1
- Nei casi e con le modalità
stabilite dalla legge il Sindaco sovraintende
a funzioni ed adotta provvedimenti nella
qualitá di Ufficiale del Governo.
2
– Quando particolare motivi lo
esigono, il Sindaco puó delegare
ad uno o più Consiglieri Comunali
l'esercizio di dette funzioni nelle
frazioni.
TITOLO
IV
UFFICI
E PERSONE
CAPO
I
SEGRETARIO
COMUNALE
ART.34
SEGRETARIO
COMUNALE
1
– Il Comune ha un Segretario comunale
titolare nominato dal Sindaco, dipendente
dall’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari comunali
e provinciali, come da normativa vigente.
2
– La nomina, salvo quanto disposto
dal successivo comma 8 non può
avere durata superiore a quella del
mandato del Sindaco in carica.
3
– Lo stato giuridico, le funzioni
ed il trattamento economico del Segretario
Comunale sono stabiliti dalla legge
e dalla contrattazione collettiva.
4
– Il Segretario Comunale dipende
funzionalmente dal Sindaco.
5
- Il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi definisce
la posizione del Segretario comunale
nell’organizzazione amministrativa
del Comune e ne specifica le competenze
e gli strumenti di intervento.
6
– Il Segretario comunale cessa
automaticamente dalla carica allo scadere
del mandato del sindaco e continua ad
esercitare le proprie funzioni, dopo
la cessazione del mandato, fino alla
riconferma od alla nomina del nuovo
Segretario.
7
– La nomina è disposta
non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi giorni dalla data di insediamento
del Sindaco, decorsi i quali il Segretario
è confermato.
8
– Il Segretario può essere
revocato con provvedimento motivato
del Sindaco, previa deliberazione della
Giunta comunale, per violazione dei
doveri d’ufficio.
ART.35
FUNZIONI
DEL SEGRETARIO COMUNALE
1
- Il Segretario, nel rispetto delle
direttive impartitegli dal Sindaco,
da cui dipende funzionalmente:
sovraintende
allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili di servizio e ne coordina
l’attività, secondo le
modalità ed i criteri precisati
dallo statuto e dai regolamenti comunali;
b)
cura l'attuazione dei provvedimenti;
c)
vigila sull’istruttoria delle
deliberazioni e provvede ai relativi
atti esecutivi;
individua
per ciascun tipo di procedimento il
responsabile di esso, ai sensi degli
artt. 4 e 5 della L. 7/8/1990 N. 241
determinando anche in base ai criteri
da individuarsi nel regolamento del
personale, le modalità dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale,
curando il coordinamento tra i funzionari
responsabili di ciascuna area funzionale.
2
- Il Segretario partecipa alle riunioni
della Giunta e del Consiglio, ne redige
i verbali, che sottoscrive insieme con
il Sindaco. In caso di impedimento od
incompatibilità, la singola verbalizzazione
è effettuata dall'Assessore o
Consigliere più giovane di età.
3
- Il Segretario presiede tutte le commissioni
di gara e di concorso ed è responsabile
della conformità delle procedure
d'appalto e di concorso a norma di legge
e di regolamento.
ART.36
VICE-SEGRETARIO
1
- Il Comune può istituire il
posto di vice segretario per lo svolgimento
delle funzioni vicarie del Segretario
e lo sostituisce nei casi di vacanza
del posto, assenza od impedimento.
CAPO
II
UFFICI
E PERSONALE
ART.37
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1
- Il Comune disciplina con appositi
regolamenti la dotazione organica del
personale e, in conformità alle
norme del presente statuto, l'organizzazione
degli uffici e dei servizi.
2
- Il Comune informa la propria attività
amministrativa al principio di separatezza
delle funzioni di indirizzo e di controllo,
che spettano agli organi elettivi, dalla
gestione amministrativa, che è
attribuita in virtù di legge
ed in conformità alle norme dello
Statuto, al Segretario comunale ed ai
funzionari responsabili dei servizi.
ART.
38
UFFICI
COMUNALI
1
- Gli Uffici comunali si articolano
in aree.
2
- Nell'area si individua la struttura
organizzativa di massima dimensione
presente nell'ente, finalizzata a garantire
l'efficacia dell'intervento dell'ente
stesso nell'ambito di una o più
materie.
3
- La gestione amministrativa dei singoli
servizi è attribuita ai funzionari
responsabili, nominati dal Sindaco.
ART.
39
DIREZIONE
E COORDINAMENTO D