| Agevolazioni
ICI in materia di attribuzione-aggiornamento del classamento:
Scade
il 31 MAGGIO 2007 l’agevolazione prevista dal Comune
per
il corretto classamento catastale degli immobili
Il comma 336 dell’art. 1 della Legge
n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) prevede la regolarizzazione
catastale:
1. degli immobili non dichiarati in catasto;
2. degli immobili che presentano situazioni di fatto
non più coerenti con i classamenti catastali
per intervenute variazioni edilizie.
Nel caso in cui l’immobile rientri nelle casistiche
sopra riportate, occorre procedere al nuovo accatastamento
o all’aggiornamento catastale da parte di un tecnico
abilitato entro il 31 maggio 2007presso l’Agenzia
Provinciale del Territorio di Perugia (Catasto).
Vi rientrano gli immobili non dichiarati in catasto e anche
quelli che hanno perso i requisiti di ruralità
ai fini fiscali previsti dall’art.9 del D.L. 557/93
(così come modificato dalla Legge di conversione 133/94
e successive modificazioni).
Vi rientrano inoltre tutti i fabbricati che presentano
situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti
catastali per intervenute variazioni edilizie.
In entrambi i casi occorre procedere all’atto di aggiornamento
catastale da parte di un tecnico abilitato.
L’aggiornamento degli atti catastali, per poter aderire
alla definizione agevolata, deve essere effettuato
presso l’Agenzia del Territorio (Catasto) entro il termine
perentorio del 31 maggio 2007.
In entrambi i casi, comportando l’aggiornamento catastale
la variazione della rendita catastale, che è base di
calcolo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI),
occorrerà versare la differenza fra quanto pagato di
ICI sulla base della precedente rendita e quanto determinato
sulla base della nuova rendita.
L’Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione
consiliare, ha previsto nella fase agevolata fino
al 31 maggio 2007 di non applicare le sanzioni ICI e gli interessi.
La decorrenza del conteggio va fatta dall’anno 2001,
per gli interventi effettuati precedentemente a tale anno,
o dall’anno successivo a quello dell’intervento
edilizio, se l’intervento edilizio (con concessione
o DIA) è stato effettuato in un momento successivo.
Il perfezionamento della definizione agevolata deve avvenire,
a pena di decadenza dal diritto ad accedere all’istituto,
mediante il pagamento delle somme dovute per soli
imposta per tutte le annualità pregresse fino
al 2006 compreso. Il pagamento deve essere
effettuato in un’unica soluzione entro il 30
giugno 2007.
Entro il 31 luglio 2007 occorre presentare
inoltre la dichiarazione di variazione ICI
con allegati la copia del modello D1 del Docfa 336 rilasciato
dall’Agenzia del Territorio ed il modulo predisposto
dal Comune.
Per le posizioni catastali che non saranno regolarizzate
nella fase agevolata fino al 31 maggio 2007, sarà l’Amministrazione
Comunale ad attivarsi, in applicazione del comma 336 della
legge finanziaria 2005, scrivendo al soggetto interessato
ed invitandolo a regolarizzare la propria posizione catastale
entro 90 giorni, trascorsi i quali inutilmente, provvederà
d’ufficio l’Agenzia del Territorio (Catasto),
attribuendo il nuovo classamento e quindi la nuova rendita,
e richiedendo la remunerazione della propria attività.
In questo caso l’Amministrazione Comunale emetterà
avviso di accertamento ai fini ICI con l’applicazione
degli interessi e della sanzione del 200% per ogni anno di
imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo
alla data della intervenuta variazione.
Per ulteriori informazioni i contribuenti si possono rivolgere
all’ufficio tributi o all’ufficio tecnico del
Comune
(tel. 075 9306427 9307019). |