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UFFICIO TRIBUTI ICI

Agevolazioni ICI in materia di attribuzione-aggiornamento del classamento:

Scade il 31 MAGGIO 2007 l’agevolazione prevista dal Comune
per il corretto classamento catastale degli immobili


Il comma 336 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) prevede la regolarizzazione catastale:

1. degli immobili non dichiarati in catasto;
2. degli immobili che presentano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.
Nel caso in cui l’immobile rientri nelle casistiche sopra riportate, occorre procedere al nuovo accatastamento o all’aggiornamento catastale da parte di un tecnico abilitato entro il 31 maggio 2007presso l’Agenzia Provinciale del Territorio di Perugia (Catasto).

Vi rientrano gli immobili non dichiarati in catasto e anche quelli che hanno perso i requisiti di ruralità ai fini fiscali previsti dall’art.9 del D.L. 557/93 (così come modificato dalla Legge di conversione 133/94 e successive modificazioni).
Vi rientrano inoltre tutti i fabbricati che presentano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.
In entrambi i casi occorre procedere all’atto di aggiornamento catastale da parte di un tecnico abilitato.
L’aggiornamento degli atti catastali, per poter aderire alla definizione agevolata, deve essere effettuato
presso l’Agenzia del Territorio (Catasto) entro il termine perentorio del 31 maggio 2007.

In entrambi i casi, comportando l’aggiornamento catastale la variazione della rendita catastale, che è base di calcolo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), occorrerà versare la differenza fra quanto pagato di ICI sulla base della precedente rendita e quanto determinato sulla base della nuova rendita.
L’Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione consiliare, ha previsto nella fase agevolata fino al 31 maggio 2007 di non applicare le sanzioni ICI e gli interessi. La decorrenza del conteggio va fatta dall’anno 2001, per gli interventi effettuati precedentemente a tale anno, o dall’anno successivo a quello dell’intervento edilizio, se l’intervento edilizio (con concessione o DIA) è stato effettuato in un momento successivo.

Il perfezionamento della definizione agevolata deve avvenire, a pena di decadenza dal diritto ad accedere all’istituto, mediante il pagamento delle somme dovute per soli imposta per tutte le annualità pregresse fino al 2006 compreso. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2007.

Entro il 31 luglio 2007 occorre presentare inoltre la dichiarazione di variazione ICI con allegati la copia del modello D1 del Docfa 336 rilasciato dall’Agenzia del Territorio ed il modulo predisposto dal Comune.

Per le posizioni catastali che non saranno regolarizzate nella fase agevolata fino al 31 maggio 2007, sarà l’Amministrazione Comunale ad attivarsi, in applicazione del comma 336 della legge finanziaria 2005, scrivendo al soggetto interessato ed invitandolo a regolarizzare la propria posizione catastale entro 90 giorni, trascorsi i quali inutilmente, provvederà d’ufficio l’Agenzia del Territorio (Catasto), attribuendo il nuovo classamento e quindi la nuova rendita, e richiedendo la remunerazione della propria attività. In questo caso l’Amministrazione Comunale emetterà avviso di accertamento ai fini ICI con l’applicazione degli interessi e della sanzione del 200% per ogni anno di imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della intervenuta variazione.

Per ulteriori informazioni i contribuenti si possono rivolgere all’ufficio tributi o all’ufficio tecnico del Comune
(tel. 075 9306427 9307019).

Dalla residenza comunale, lì 28 febbraio 2006

IL SINDACO (Tirimagni Mariano)

PROROGA TERMINI PER ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 28/05/2007 sono stati prorogati i termini per aderire alla definizione agevolata riguardante l'attribuzione/aggiornamento della rendita catastale come segue:
31/10/2007 - termine presentazione atto di attribuzione/aggiornamento rendita catastale all'Agenzia del Territorio;
31/12/2007 - termine presentazione dichiarazione ICI
Viene confermanto il termine per il pagamento delle annualità pregresse, che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento della rendita catastale.

RATEIZZAZIONE VERSAMENTO ANNUALITA' PREGRESSE
con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 23/07/2007 è stata concessa ai contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata riguardante l'attribuzione/aggiornamento del classamento catastale, la possibilità di effettuare il versamento relativo alle annualità pregresse in più rate. La delibera di cui sopra prevede che la rateizzazione avvenga nel modo seguente:

- per importi inferiori a € 500,00 il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione
- per importi compresi tra € 500,00 e € 999,00 il versamento può essere effettuato in n. 2 rate mensili
- per importi uguali o superiori a € 1000,00 il versamento può essere effettuato in n. 4 rate mensili

Il contribuente che intende effettuare il pagamento in forma rateale non dovrà inviare alcuna comunicazione al Comune, ma dovrà indicare che si è avvalso di tale facoltà ed il nr. delle rate nel modello di ravvedimento operoso e nella comunicazione ICI, nello spazio riservato alle annotazioni.
La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento della rendita catastale, le successive rate devono essere versate con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese di riferimento.
Resta ferma per il contribuente la facoltà di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento della rendita catastale.

MODULO RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI 336

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